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O.M. MIUR 23.03.2005, n. 40

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Art. 5 -

1. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato convoca gli aspiranti ad incarico di presidenza inclusi nelle apposite graduatorie provinciali, invitandoli a scegliere la scuola in cui desiderano essere nominati e che risulti disponibile al momento della convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare alla convocazione possono essere rappresentati per delega.

2. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato conferisce gli incarichi di presidenza seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve di posti e delle precedenze di cui all'art. 3, commi 3 e 4 della presente Ordinanza, per tutti i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni per effetto di provvedimenti aventi decorrenza dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferisce l'incarico stesso.

3. Ai fini dell'assegnazione della sede si terrà conto delle preferenze espresse.

4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui hanno ricoperto l'incarico di presidenza, nell'anno scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti i 10 punti di cui alla lettera g), punto B dell'allegata tabella di valutazione dei titoli, qualora in relazione ai posti disponibili rientrino nel novero dei nominandi e sia disponibile la presidenza di cui trattasi, sono con precedenza confermati d'ufficio, per esigenze di continuità di direzione, nell'incarico ricoperto nel corrente anno scolastico. Nel caso di indisponibilità della presidenza chiesta per conferma, la scelta di altra presidenza avviene secondo il turno di nomina.

5. Limitatamente al caso in cui si renda necessario procedere al conferimento

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