O.M. MIUR 23.03.2005, n. 40
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1. Avverso le graduatorie è ammesso reclamo, per errori materiali, al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime.
2. I dirigenti degli Uffici scolastici regionali procederanno alle eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.
La presente ordinanza, che annulla e sostituisce l'O.M. 1°.4.2004, n. 39, sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.
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