CCNL 29.11.2005
Titolo II - Relazioni sindacali
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all'art. 24, c. 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell'attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell'Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si i
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