CCNL 29.11.2005
Titolo III - Rapporto di lavoro
1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.
2. Dall'anno successivo, a richiesta del dirigente che abbia superato il periodo di prova, può essere disposto il mutamento dell'incarico anche in pendenza di contratto individuale per sede e/o Istituzione diversa da quella di servizio. Il mutamento di incarico può avvenire, comunque ed esclusivamente, sulla base di criteri coerenti con quanto previsto dal D.lg.s n.165/2001 e dall'art. 11 del presente contratto.
3. Il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico ai sensi del comma 2 per una delle sedi o delle Istituzioni richieste non ha titolo a formulare ulteriori richieste analoghe per i successivi due anni.
4. Il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste; b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale; c) altri casi previsti da norme speciali.
5.Per motivate esigenze, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 15% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio.
Nelle ipotesi di cui al presente comma, il mu
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