CCNL 29.11.2005
Titolo V - Estinzione del rapporto di lavoro
1. L'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia già disciplinati nel precedente Titolo, ha luogo: a) per cessazione, al compimento del limite massimo di età previsto dalle norme di legge applicabili nell'Amministrazione; b) per risoluzione consensuale; c) per recesso del dirigente; d) per recesso dell'Amministrazione; e) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia; f) per decesso.
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