CCNL 29.11.2005
Titolo VI - Istituti di particolare interesse
1. I provvedimenti di cui all'art. 36 sono adottati previo parere di un Comitato regionale di garanzia, i cui componenti sono nominati con decreto del Direttore scolastico regionale. Il Comitato è presieduto da uno dei soggetti appartenente alla camera arbitrale di cui all'art. 5, c. 4, del CCNQ 23.1.2001, da un dirigente delle istituzioni scolastiche unitariamente indicato dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, ovvero estratto a sorte in una rosa di quattro indicati uno ciascuno dalle medesime OO.SS. e in servizio in diversa regione del territorio nazionale, da un dirigente, tecnico e/o amministrativo, designato dal Direttore regionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 deve essere costituito entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, resta in carica tre anni e non è riconfermabile.
3. Il parere deve essere reso obbligatoriamente entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta. Decorso inutilmente tale temine si prescinde dal parere. Non sono soggetti all'esame del Comitato i casi di recesso unilaterale derivanti automaticamente da norme legislative.
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