CCNL 29.11.2005
Titolo VI - Istituti di particolare interesse
1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nella presente area dirigenziale:
a) artt. 1 e 2 della legge 24.5.1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni all'estero;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall'art. 2109, comma 1, del Codice Civile;
g) l'art. 132 T.U. n. 3/1957 ( riammissione in servizio);
h) l'art. 2 L. 476/1984 (congedo per dottorato di ricerca) , art.4 L. 498/1992 /coniuge dipendente militare che presti servizio all'estero) , art.453 T.U.297/1994 (incarichi e borse di studio) .
i) art. 69, comma 2, del CCNL del Comparto Scuola 04.08.95.
2. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale, ove se ne ravvisi la necessità.
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