IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 29.11.2005

CCNL personale dirigente quadriennio giuridico 2002/2005 e 1° biennio economico 2002/2003 (ipotesi).

Titolo VII - Disposizioni per le scuole italiane all'estero [sequenza contrattuale 6-6-2003]

Art. 47 - Sedi di destinazione all'estero

1. La destinazione all'estero viene effettuata in relazione ai posti istituiti in corrispondenza dei due seguenti settori formativi:

a) settore formativo comprendente direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art.636 del D.L.vo 297/94; scuole secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I grado ex art.636 del D.L.vo 297/94; istituti comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I grado);

b) settore formativo comprendente scuole secondarie di II grado; istituti comprensivi (scuola elementare, scuola secondaria di I e lI grado, o scuola secondaria di I e II grado).

I dirigenti al momento della stipula del contratto individuale, potranno chiedere indifferentemente di essere destinati a posti dell'uno o dell'altro settore formativo all'estero.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.