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CCNL 29.11.2005

CCNL personale dirigente quadriennio giuridico 2002/2005 e 1° biennio economico 2002/2003 (ipotesi).

Titolo VII - Disposizioni per le scuole italiane all'estero [sequenza contrattuale 6-6-2003]

Art. 48 - Raccordo con le normative contrattuali nazionali e relazioni sindacali

1. Ai dirigenti scolastici all'estero si applicano gli istituti normativi ed economici previsti dal presente CCNL.

2. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni, il personale dirigente in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l'intero assegno di sede per i primi 45 gg.; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni.

3. Relativamente a ferie e festività si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 27 del d.lgs. n.62/1998. Per quanto riguarda le assenze retribuite si applica l'art.19 (fruizione dei permessi) dell'accordo 24-2-2000 sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 18 del CCNL 26.05.99 del comparto Scuola. Relativamente agli infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a causa di servizio e alle norme sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità al personale del presente accordo si applica l'art. 35 del d.lgs. n.62/1998, nonché la vigente disciplina circa i congedi parentali.

4. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto la retribuzione di posizione è corrisposta in misura pari alla media della retribuzione di posizione della regione di provenienza. Per l'attribuzione e la corresponsione della retribuzione di risultato, questa è determinata sulla base dell'attribuzione media effettuata dalle corrispondenti articolazioni regionali di provenienza, che provvedono altresì all'erogazione della stessa, e sulla scorta delle valutazioni espresse dalla Direzione Generale Promozione e Cooperazione Culturale, la quale,

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