CCNL 29.11.2005
Titolo VII - Disposizioni per le scuole italiane all'estero [sequenza contrattuale 6-6-2003]
1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero per un massimo complessivo di nove anni, ivi compreso quello eventualmente già svolto con qualifica di preside o direttore didattico. È fatta comunque salva la naturale scadenza degli incarichi in atto. La durata del primo incarico per l'espletamento delle funzioni dirigenziali all'estero è di quattro anni. È facoltà dell'Amministrazione conferire successivi incarichi di durata variabile e comunque non oltre un periodo complessivo di nove anni.
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