CCNL 29.11.2005
Titolo VIII - Trattamento economico
1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 38 del CCNL 1.3.2002 sono incrementati dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dall'1.1.2002............ euro 86,00;
b) dall'1.1.2003............ euro 79,00.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio tabellare annuo, a regime, è rideterminato in euro 38.296,98, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità.
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