CCNL 29.11.2005
Titolo VIII - Trattamento economico
1. A valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 54, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità: a) dal 1.1.2002 euro 1.529,07 e dal 1.1.2003 euro 2.270,72 valore minimo (parte fissa); b) dal 1.1.2002 euro 33.560 valore massimo (parte variabile).
2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori economici della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto dei criteri stabiliti all'art.13, comma 5 del CCNL 1 marzo 2002.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
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