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CCNL 29.11.2005

CCNL personale dirigente quadriennio giuridico 2002/2005 e 1° biennio economico 2002/2003 (ipotesi).

Titolo VIII - Trattamento economico

Art. 57 - Retribuzione di risultato

1. Al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 55, in misura pari al 15% del totale delle disponibilità.

2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.

3. Ad integrazione dei compensi già previsti dalla vigente disciplina per i dirigenti cui viene affidata la reggenza di altra istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato possono essere riconosciute somme finalizzate a remunerare l'esercizio di tale incarico aggiuntivo.

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