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D.M. MIUR 18.11.2005, n. 87.

Art. 3 -

1. L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché quelle di trattenimento in servizio per le fattispecie previste dall'art. 509 del d.P.R. 16 aprile 1994, n. 297 si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento formale.

2. Per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art.1 quater della L. 27 luglio 2004 n.186 è necessario invece un formale provvedimento di accoglimento, trattandosi di una facoltà dell'Amministrazione che, valutate le richieste, chiederà la prevista autorizzazione ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ad intervenuta autorizzazione,il provvedimento di accoglimento delle domande sarà emesso dai Dirigenti scolastici, per il personale docente e A.T.A., e dai Direttori degli UU.S.R., o dirigenti da essi delegati, per i dirigenti scolastici.

3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art.1, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.

4. Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

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