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D.P.C.M. 02.11.2005

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata (G.U. 15.11.2005, n. 266)

Capo II - Disposizioni per i titolari e per i gestori di posta elettronica certificata

Art. 14 - Norme di garanzia sulla natura della posta elettronica ricevuta.

1. Il gestore di posta elettronica certificata del destinatario ha l'obbligo di segnalare a quest'ultimo se la posta elettronica in arrivo non è qualificabile come posta elettronica certificata, secondo quanto prescritto dal d.P.R. n. 68/2005, nonché dal presente decreto e relativo allegato.

2. I messaggi relativi all'invio e alla consegna di documenti attraverso la posta elettronica certificata sono rilasciati indipendentemente dalle caratteristiche e dal valore giuridico dei documenti trasmessi.

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