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D.P.C.M. 02.11.2005

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata (G.U. 15.11.2005, n. 266)

Capo II - Disposizioni per i titolari e per i gestori di posta elettronica certificata

Art. 15 - Limiti di utilizzo

1. La pubblica amministrazione che intende iscriversi all'elenco dei gestori di posta elettronica certificata, di cui all'art. 14 d.P.R. n. 68 del 2005, è tenuta a presentare al CNIPA una relazione tecnica che illustri le misure adottate affinché l'utilizzo di caselle di posta elettronica rilasciate a privati dall'amministrazione medesima: a) costituisca invio valido ai sensi dell'art. 16, co. 2, d.P.R. n. 68/2005; b) avvenga limitatamente ai rapporti di cui al medesimo art. 16, co. 2.

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