Legge 28.11.2005, n. 246
Capo II - Altri interventi normativi
1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, primo comma, dopo la parola: "ricevere" sono inserite le seguenti: "o autenticare";
b) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.
2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto";
c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
"Art. 48. - 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto";
d) all'articolo 51, secondo comma, numero 3°, le parole: "e la condizione" sono soppresse;
e) all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: "delle parti", sono inserite le seguenti: "e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale,";
f) l'articolo 77 è abrogato.
2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.
3. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Nell'au
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