Legge 28.11.2005, n. 246
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005. (G.U. 01.12.2005, n. 280)
Capo III - Disposizioni transitorie e finali
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.
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