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Nota MIUR 30.11.2005, prot. n. 456.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la sentenza n. 281/05 del 21.4.2005 con cui la Corte di Appello di L'Aquila - Sezione lavoro e previdenza - ha accolto l'appello proposto da questo Ministero, con la locale Avvocatura dello Stato, avverso la sentenza del giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara che aveva riconosciuto il diritto al computo dell'indennità integrativa speciale per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001. La decisione della Corte d'Appello, già inviata all'Avvocatura generale dello Stato, trova fondamento nella disciplina introdotta dall'art. 70 del C.C.N.L. del 1995, in virtù del quale il compenso per le ore eccedenti l'orario d'obbligo era rapportato non più al trattamento economico in godimento, dì cui alla previgente normativa (art. 88 d.P.R. 417/74, dd.PP.RR. 209/87 e 399/88), bensì allo stipendio tabellare.

Con l'occasione si fa presente che, in base all'art, 76 del CCNL del personale della scuola in data 24.7.2003, la indennità integrativa speciale è stata conglobata, a decorrere dal 1.1.2003, nello stipendio tabellare, per cui da tale data la indennità integrativa speciale deve essere corrisposta anche per le ore eccedenti l'orario d'obbligo.

 

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