C.M. MIUR 31.10.2005, prot. n. 225
Recupero maggiori somme indebitamente percepite nel trattamento pensionistico del personale della scuola.
Il C.S.A. di Cremona si è rivolto a questa Direzione Generale riferendo che la sede provinciale dell'Inpdap ha invitato il medesimo C.S.A. a rifondere le maggiori somme che ha indebitamente erogato, a titolo di pensione, ad un dirigente scolastico in base al prospetto dati trasmesso dal Centro Servizi in questione, in cui per un mero errore materiale, l'indennità integrativa speciale era stata inserita due volte. Considerate le delicate implicazioni che la questione riveste, questa Direzione, sentito anche il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero esprime le valutazioni che seguono. Va premesso che la disciplina del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato è tutt'ora dettata dal T.U. di cui al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, le cui disposizioni stabiliscono all'articolo 162 che al dipendente collocato in pensione viene corrisposto il trattamento pensionistico provvisorio da recuperare in sede di pensione definitiva risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei Conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, si provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito (settimo comma).
L'articolo 203 del medesimo Testo Unico prevede che il provvedimento definitivo di trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato se ricorrono le condizioni elencate all'articolo 204; il successivo articolo 206, dispone poi che, qualora in conseguenza del provvedimento revocato o modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute,non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, se non nel caso di accertamento di fatto doloso dell'interessato e che il mancato recupero di tali somme può essere addebitato all'impiegato responsabile solo in caso di dolo o colpa grave.
Al riguardo l'art. 3 della legge 7.8.1985, n. 428 ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 206 del T.U. n. 1092/73, chiarendo che questa norma si applica solo nel caso in
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