Decreto legislativo 17.10.2005, n. 226
Capo III - I percorsi di istruzione e formazione professionale
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all' articolo 19 ;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all' articolo 1, comma 13 , il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di "diploma professionale di tecnico superiore";
e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
f) che le competenze certificate siano registrate sul "libretto formativo del cittadino" di cui all'
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