Decreto legislativo 17.10.2005, n. 226
Capo III - I percorsi di istruzione e formazione professionale
1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:
a) la previsione di organi di governo;
b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;
c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all' articolo 17, comma 1, lettere a) e b) ;
e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all' articolo 15, comma 6 ;
f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.
2. G
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