Decreto legislativo 17.10.2005, n. 226
Capo V - Norme transitorie e finali
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni.
2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al d.lgs 16.04.1994, n. 297 , continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: art. 82 , esclusi i co. 3 e 4; art. 191 , escluso il co. 7 32 ; art. 192 , esclusi i co. 3, 4, 9, 10, e 11; art. 193 ;
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