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Decreto legislativo 17.10.2005, n. 227

Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 Legge 28.03.2003, n. 53. (G.U. 04.11.2005, n. 257 - S.O. n. 175)

Art. 2 - Percorsi di formazione iniziale dei docenti

1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.

2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all' articolo 6, comma 2, del decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n.270 , pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del 12 novembre 2004:

a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfacoltà, interclasse o interuniversità, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;

b) il profilo formativo e professionale del docente;

c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;

d) i relativi ambiti disciplin

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