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Decreto legislativo 17.10.2005, n. 227

Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 Legge 28.03.2003, n. 53. (G.U. 04.11.2005, n. 257 - S.O. n. 175)

Art. 3 - Ammissione ai corsi

1. I corsi di cui all'articolo 2 sono a numero programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 5, e dell'attribuzione alle università dei posti per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le modalità di cui all' articolo 35, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, è determinato il numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali, come previsto all'articolo 1 comma 5, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. La predetta programmazione tiene conto di stime previsionali del numero degli alunni, anche disabili, del turn-over del personale docente e dei posti di insegnamento nelle scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce formale autorizzazione a bandire il concorso di cui all'articolo 1, comma 5, per la copertura dei posti dallo stesso definiti, una volta completate le procedure di abilitazione. Per le conseguenti assunzioni, resta ferma l'applicazione della disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le università

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