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Decreto legislativo 17.10.2005, n. 227

Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 Legge 28.03.2003, n. 53. (G.U. 04.11.2005, n. 257 - S.O. n. 175)

Art. 6 - Contratto di inserimento formativo al lavoro

1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione come previsto all'articolo 4 svolgono un anno di applicazione, attraverso l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di cui all' art. 5, co. 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53 . L'ufficio scolastico regionale, tenendo conto delle esigenze espresse dalle scuole, assegna tali docenti alle scuole stesse. Il dirigente scolastico della scuola cui il docente è assegnato stipula con il docente medesimo il contratto di inserimento formativo al lavoro. All'anno di applicazione si applicano le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.

2. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della predetta funzione di tutor. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448.

3. Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, sulla base delle indicazioni del tutor.

4. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui all' articolo 11 del testo unico approvato c

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