Decreto legislativo 17.10.2005, n. 227
1. Per i fini di cui all' articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53 , i regolamenti didattici di ateneo disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti", al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:
a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;
b) provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;
c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;
d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria e artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;
e) collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Is
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