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Decreto legislativo 17.10.2005, n. 227

Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 Legge 28.03.2003, n. 53. (G.U. 04.11.2005, n. 257 - S.O. n. 175)

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. I percorsi di formazione di cui all'art. 4 hanno inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008, l'assegnazione alle scuole.

2. Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, indette sulla base delle disposizioni previgenti, e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle altre procedure concorsuali già espletate, indette sulla base delle medesime disposizioni.

3. I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al d.lgs emanato in attuazione dell'art. 2, co. 1, lett. c) della legge 28.3.2003, n.53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'art. 117, co. 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il MIUR, con proprio decreto, determina le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53/2003, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.

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