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Decreto legge 17.10.2005, n. 211

Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale. (G.U. 18.10.2005, n. 243)

Art. 12 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 4 a 11, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 124 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede per l'anno 2005 mediante utilizzo delle risorse recate dal presente decreto. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

2. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124 milioni di euro all'anno. Della predetta somma una quota pari a 30 milioni di euro resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato a copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo 5 e la restante quota di 94 milioni di euro è riassegnata per provvedere alle spese recate dagli articoli 4 e da 6 a 11. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente periodo, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2009, è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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