IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 17.10.2005, n. 211

Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale. (G.U. 18.10.2005, n. 243)

Art. 2 - Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate: "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 166 del 29 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005, e n. 206 del 30 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 2005, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale; per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera d

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.