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Decreto legge 17.10.2005, n. 211

Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale. (G.U. 18.10.2005, n. 243)

Art. 4 - Razionalizzazione ed incremento dell'efficienza del settore del controllo del traffico aereo

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), le parole: "ed i voli" sono sostituite dalle seguenti: ", comunitari e";

b) al comma 3 le parole da "secondo la formula:" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo la formula: "T=CTT * p * a", nella quale "T" è l'ammontare della tassa, "CTT" è il coefficiente unitario di tassazione di terminale, "p" è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili; fino all'emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente "a" è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di determinazione del coefficiente "a" è pari a 1 per tutti gli aeroporti.";

c) nel comma 4 le parole da "costo complessivo previsto" a "intera rete aeroportuale" sono sostituite dalle seguenti: "costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera

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