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Decreto legge 17.10.2005, n. 211

Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale. (G.U. 18.10.2005, n. 243)

Art. 5 - Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "per la parte eccedente 30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,".

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