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Decreto legge 17.10.2005, n. 211

Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale. (G.U. 18.10.2005, n. 243)

Art. 8 - Competitività del sistema aeroportuale

1. Al fine di incrementare la competitività e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 7.

2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, secondo le modalità previste nel comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 7, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.

3. Le minori entrate per 1'ENAC, derivanti dal presente articolo, sono a carico del bilancio dello Stato.

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