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Decreto legge 17.10.2005, n. 211

Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale. (G.U. 18.10.2005, n. 243)

Art. 9 - Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali

1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.

2. I piani d'intervento infrastrutturale di ENAC e di ENAV S.p.a. sono redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma 1, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali.

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