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Legge regionale Regione Molise 10.10.2005, n. 31

Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali e nelle scuole primarie non statali e paritarie. Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Molise 15 ottobre 2005, n. 29.

Art. 2 - Interventi

1. La Regione Molise, per garantire l'accoglienza nella scuola dell'infanzia a tutti i bambini aventi diritto di frequentarla, senza differenza di sesso, razza, religione e per favorire in particolare l'inserimento di bambini con deficit o in situazioni di svantaggio culturale, attribuisce ai Comuni contributi da erogare alle scuole dell'infanzia non statali (comunali, paritarie e/o vigilate) senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

2. La Regione Molise, per garantire la libertà di scelta nel campo educativo e scolastico attraverso la possibilità di frequenza delle scuole primarie paritarie, attribuisce ai Comuni contributi da erogare alle scuole primarie paritarie senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

3. Fra i richiedenti, lo stanziamento viene così ripartito:

a) il 50% da dividere fra tutte le scuole che ne hanno fatto richiesta;

b) il 20% come addizionale, da dividere tra le scuole, per ogni sezione in più oltre la prima;

c) il 5%, come addizionale, alle scuole paritarie;

d) il 15% tra le scuole, con unica sezione, presenti in Comuni in cui non esiste una scuola dell'infanzia statale;

e) il 5% da destinare, su richiesta documentata, alle scuole che accolgono alunni portatori di handicap e che garantiranno la presenza di personale specializzato. Le somme erogate concorreranno fino a un massimo delle spese sostenute per il suddetto personale. Se vi saranno limitate richieste o non vi saranno richieste finalizzate a tale scopo, le somme residue andranno ad incrementare quelle indicate alla precedente lettera b);

f) il 5% per attività promozionali, di coordinamento e di supporto giuridico, amministrativo, legale, fiscale, previdenziale e pedagogico esercitate a favore delle scuole dell'infanzia non statali e delle scuole primari

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