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Legge regionale Regione Molise 10.10.2005, n. 31

Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali e nelle scuole primarie non statali e paritarie. Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Molise 15 ottobre 2005, n. 29.

Art. 3 - Modalità di applicazione

1. Gli interessati, entro il 30 settembre, devono far pervenire al Comune in cui ha sede la scuola la domanda di contributi corredata dei documenti e certificazioni, di cui al presente articolo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Ente gestore;

b) la precisazione del numero delle sezioni istituite;

c) l'elenco nominativo degli alunni iscritti alla scuola con la relativa data di nascita;

d) il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola;

e) la copia dell'autorizzazione del Dirigente scolastico al funzionamento della scuola dell'infanzia (se vigilata) e del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Molise (se dell'infanzia paritaria); o del Decreto del Ministero dell'Istruzione (se primaria paritaria);

f) la copia delle nomine degli insegnanti in servizio;

g) il verbale di nomina degli organi collegiali della scuola, fatta eccezione per le scuole formate da meno di 3 sezioni.

2. Gli Enti gestori inviano alla Regione copia della domanda di contributo unitamente all'elenco degli alunni della scuola.

3. Entro il 15 ottobre i Comuni inviano al competente Assessorato regionale le schede riepilogative con il numero degli alunni.

4. Ogni variazione che si verifichi durante l'anno scolastico in merito alla documentazione di cui al comma precedente, va tempestivamente comunicata al Comune.

5. Entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico gli Enti beneficiari sono tenuti a rendicontare al Comune l'impiego del contributo regionale dell'anno precedente.

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