Decreto legge 30.09.2005, n. 203
Titolo IV - Previdenza e sanità. Ulteriori interventi
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.a. trasferisce all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico di ISA S.p.a, ed in coerenza con le risultanze della "Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati", predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:
a) credito risultante dal finanziamento ad ISA S.p.a. erogato da Sviluppo Italia S.p.a. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
d) disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.
2. Sono altresì trasferiti ad ISA S.p.a.:
a) gli impegni assunti
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