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Decreto legge 30.09.2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (G.U. 03.10.2005, n. 230)

Titolo IV - Previdenza e sanità. Ulteriori interventi

Art. 11 quinquies - Dismissione di immobili

1. Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, anche riferite a immobili utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, valutati al valore di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a permutare e a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; in questo caso, f

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