Decreto legge 30.09.2005, n. 203
Titolo IV - Previdenza e sanità. Ulteriori interventi
1. All'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "per la parte eccedente 30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,".
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.