Decreto legge 30.09.2005, n. 203
Titolo IV - Previdenza e sanità. Ulteriori interventi
1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.
2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 è ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.
3. Per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, è ridotta di 116 milioni di euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.
4. Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del fa
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