D.M. Ministero dell'interno 14.09.2005, n. 220
1. L'Osservatorio è composto, oltre al Presidente, da un numero di componenti non superiore a diciotto nominati dal Ministero dell'interno con proprio decreto.
2. I componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del decreto di nomina del Ministro dell'interno.
3. Il componente dell'Osservatorio o delle sezioni che nel corso dell'anno non partecipa senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive, ovvero, in ogni caso, a sei riunioni decade dalla carica ed è sostituito con le modalità di cui al comma 1. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza naturale del quinquennio dell'Osservatorio.
4. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio, risultanti da ordinanza del Presidente.
5. L'Osservatorio elegge al proprio interno un Vicepresidente.
6. Per lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio può procedere con deliberazione all'istituzione di sezioni interne e di gruppi di lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri componenti nonché di esperti designati dal Presidente. Le sezioni ed i gruppi di lavoro sono presieduti da un presidente, eletto dall'Osservatorio.
7. L'Osservatorio ha un comitato di presidenza, costituito con ordinanza del Presiden
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