D.M. Ministero dell'interno 14.09.2005, n. 220
1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo rappresenta in tutte le sedi. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare, con propria ordinanza, componenti dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e ad incontri di lavoro.
2. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, l'Osservatorio disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle proprie riunioni, nonché le modalità di elaborazione, di tenuta e di diffusione dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attività. Un funzionario in servizio presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 5 partecipa anche alle sedute dell'Osservatorio con funzioni di verbalizzazione.
3. I componenti dell'Osservatorio ed il personale della segreteria tecnica di cui all'articolo 5, se non autorizzati dal Presidente, sono tenuti a non divulgare, con qualsiasi mezzo, i contenuti delle riunioni e della documentazione sino a quando gli stessi non sono stati approvati dall'Osservatorio.
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