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D.M. MIUR 16.09.2005, n. 236

Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. (G.U. 16.11.2005, n. 267)

Art. 6 - Modalità e procedure per l'individuazione delle candidature.

1. Per l'individuazione delle candidature, tra gli aventi titolo all'elettorato passivo ed iscritti negli elenchi di cui al comma 14 dell'articolo 5, si procede secondo le modalità disciplinate nei successivi commi.

2. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ogni istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede, non più di una candidatura per ciascuna delle aree di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), ogni istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di seconda fascia in servizio nella sede, non più di una candidatura.

4. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), i), ogni istituzione può presentare, con votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede, non più di una candidatura.

5. Per l'elezione del rappresentante del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e), f), le candidature sono presentate da almeno cinque sottoscrittori. I sottoscrittori non possono essere candidati.

6. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le candidature sono presentate da almeno dieci sottoscrittori, anche di più istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.

7. Per l

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