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D.P.R. 13.09.2005, n. 296

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato. (G.U. 02.02.2006, n. 27)

Capo IV - Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato adibiti a luoghi di culto, con relative pertinenze, di beni immobili costituenti abbazie, certose e monasteri, nonché di beni immobili di proprietà dello Stato a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi

Art. 25 - Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio

1. Le concessioni e le locazioni di cui al presente capo, in ragione della natura degli enti ecclesiastici e della specificità dell'attività religiosa o di culto da essi esercitata, hanno la durata di anni diciannove, rinnovabili automaticamente.

2. Alle predette concessioni e locazioni si applicano le disposizioni recate dagli articoli 9, comma 1, secondo periodo, 15 e 16.

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