D.P.R. 13.09.2005, n. 296
Capo IV - Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato adibiti a luoghi di culto, con relative pertinenze, di beni immobili costituenti abbazie, certose e monasteri, nonché di beni immobili di proprietà dello Stato a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi
1. L'ente ecclesiastico designato per l'officiatura e per l'esercizio delle altre attività di religione o di culto presenta la domanda di cui all'articolo 20, corredata dell'atto di assenso alla sua presentazione rilasciato dall'Ordinario diocesano e congiuntamente, quando l'ente ecclesiastico è un istituto religioso o una società di vita apostolica o loro articolazione, dal superiore competente; alternativamente l'atto di assenso può essere iscritto in calce alla domanda medesima.
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