O.M. Pubblica Istruzione 18.08.2006
1. L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 7 ottobre 2006, alla stessa istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.