O.M. Pubblica Istruzione 18.08.2006
1. Il direttore dell'istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l'inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione riservata alle istituzioni.
2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituto e sul predetto sito internet entro la data del 30 settembre 2006, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 7 ottobre 2006, la presentazione di motivate richieste di rettifica al direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta immettendo i relativi dati rettificati sul sito internet. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all'interessato.
3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex lege n. 241/1990.
4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell'istituzione, ai sensi dell'art. 24, 6° comma della legge n. 241/1990, ha facoltà di differire l'accesso ai documenti.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.