CCNL 11.04.2006
Titolo VI - Istituti di particolare interesse
1. In applicazione dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che, invece, continuano a trovare applicazione nella presente area dirigenziale:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni all'estero;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall'art. 2109, comma 1, del Codice Civile;
g) l'art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio);
h) l'art. 2 L. 476/1984 (congedo per dottorato di ricerca), art.4 L. 498/1992 /coniuge dipendente militare che presti servizio all'estero), art. 453 T.U.297/1994 (incarichi e borse di studio);
i) art. 69, comma 2, del CCNL del Comparto Scuola 04.08.95.
2. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di apposit
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