CCNL 11.04.2006
Titolo VII - Disposizioni per le scuole italiane all'estero
1. Il Ministero degli Affari Esteri - attivate le relazioni sindacali di cui al presente CCNL, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di informazione preventiva - provvede tempestivamente e comunque entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno a pubblicizzare, con apposito avviso - anche telematico e che indichi altresì i criteri di massima che saranno adottati nella valutazione dei curricula - i posti di dirigenza disponibiliper l'anno scolastico successivo presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso gli uffici scolastici delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani. Entro i successivi trenta giorni i dirigenti che aspirino ai predetti posti potranno presentare dichiarazione di disponibilità al MAE, corredata di dettagliato curriculum e con l'indicazione delle lingue straniere conosciute, al fine di ricoprire le funzioni presso le sedi appartenenti alla aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola.
2. La Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri, vagliate le domande e i relativi curricula, convocherà i dirigenti, le cui note professionali corrispondano ai criteri di valutazione adottati, per un colloquio finalizzato alla verifica della conoscenza della lingua o delle lingue straniere e della particolare idoneità relativa al servizio all'estero,che garantisca lo svolgimento dell'incarico in uno specifico contesto educativo e plurilingue.
3. In caso di valutazione favorevole, il Direttore generale per la Promozione e Cooperazione Culturale conferirà ai candidati prescelti con specifico pr
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