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CCNL 11.04.2006

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area V quadriennio giuridico 2002-05 e primo biennio economico 2002-03

Titolo VII - Disposizioni per le scuole italiane all'estero

Art. 47 - Sedi di destinazione all'estero

1. La destinazione all'estero viene effettuata in relazione ai posti istituiti in corrispondenza dei due seguenti settori formativi:

a) settore formativo comprendente direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art.636 del D.L.vo 297/94; scuole secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I grado ex art.636 del D.L.vo 297/94; istituti comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I grado);

b) settore formativo comprendente scuole secondarie di II grado; istituti comprensivi (scuola elementare, scuola secondaria di I e lI grado, o scuola secondaria di I e II grado).

I dirigenti al momento della stipula del contratto individuale, potranno chiedere indifferentemente di essere destinati a posti dell'uno o dell'altro settore formativo all'estero.

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